Non occorre nessuna garanzia reale ed è esclusivamente a firma singola. Solo per il lavoratore dipendente la garanzia è il TFR che viene posto a garanzia del finanziamento; in caso del licenziamento del richiedente, lo stesso sarà trattenuto sino a concorrenza del residuo debito del finanziamento.

Le principali differenze sono:

  • L’importo della rata, che per la Cessione del Quinto non può superare il quinto dello stipendio o della pensione; nel caso del prestito personale invece è in funzione della valutazione dell’Istituto Finanziario che eroga il finanziamento.
  • La modalità di rimborso, che per la cessione del quinto la rata viene detratta mensilmente dallo stipendio o dalla pensione direttamente dall’azienda o dall’Ente Pensionistico, mentre con il prestito personale la rata può essere addebitata sia sul conto corrente oppure versata direttamente tramite bollettino postale;

L’importo ottenibile con la cessione del quinto dipende dallo stipendio o della pensione percepita, e per i dipendenti di aziende private anche dal TFR accantonato, e può arrivare fino a 75.000 euro. Mentre per il Prestito Personale dipende dall’Istituto Finanziario.

Il finanziamento è esclusivamente a tasso fisso ed il tasso stabilito in fase di firma del contratto e non può subire variazioni. Questo da la possibilità al richiedente il finanziamento di pianificare futuri investimenti o spese con rate mensili certe che non possono subire variazioni al variare dei tassi d’interesse di mercato.

Il tasso d’interesse, fissato al momento della sottoscrizione del finanziamento, applicato sul finanziamento varia in funzione dell’età del richiedente, dagl’anni di assunzione del dipendente, importo richiesto e durata del finanziamento.

La Cessione del Quinto è assicurata, come previsto per legge, da una copertura assicurativa che garantisce il finanziamento dal rischio di credito qualora non sia possibile la continuazione dei pagamenti a causa del decesso del titolare e/o dalla perdita dell’impiego. In quest’ultimo caso è possibile che se la polizza prevede la clausola di rivalsa, cosa molto probabile, la Compagnia d’Assicurazione potrà richiedere la somma anticipata al sottoscrittore del finanziamento non appena si trova un nuovo impiego.

Il sottoscrittore del finanziamento deve aspettare che siano passati almeno i due quinti del tempo previsto per la durata della cessione: se per esempio la cessione del quinto dura cinque anni, si può rinegoziare dopo i primi due, se invece dura dieci anni, si rinegozia dopo quattro, eccetera.